Conto Termico 3.0
Quadro normativo, soggetti beneficiari, interventi ammissibili e procedura di accesso.
Il Conto Termico 3.0 è la nuova disciplina nazionale di incentivazione dell'efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Il meccanismo conferma l'impianto di contributo a fondo perduto già noto agli operatori, ma introduce modifiche sostanziali sul perimetro dei beneficiari, sull'estensione degli interventi ammissibili, sulle intensità di aiuto e, soprattutto, sulla procedura di accesso, ora ricondotta in via ordinaria al solo regime a consuntivo per i soggetti privati e per le imprese.
Quadro normativo e cronologia
La misura trova fondamento nel D.M. MASE 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2025. Il decreto sostituisce integralmente il D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) e si articola in 31 articoli distribuiti su sei Titoli: disposizioni generali; interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici; interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; disposizioni comuni; disposizioni specifiche per le imprese; disposizioni finali.
Le Regole applicative del GSE, che traducono il testo normativo in prescrizioni operative, sono state approvate dal MASE e pubblicate il 19 dicembre 2025. Il nuovo PortalTermico 3.0, unica piattaforma per la presentazione delle istanze e la gestione delle pratiche, è operativo dal 2 febbraio 2026. Le richieste affluite nelle prime settimane hanno saturato rapidamente una parte significativa del plafond: il 3 marzo 2026 il GSE ha sospeso temporaneamente l'acquisizione di nuove domande per rimodulare la dotazione e aggiornare le regole di ripartizione. Il portale è stato riaperto il 13 aprile 2026 con una ripartizione paritaria delle risorse e con il ritorno alla sola modalità a consuntivo per privati e imprese.
Dotazione finanziaria
La dotazione complessiva è confermata in 900 milioni di euro annui. L'impianto originario del decreto destinava 500 milioni di euro al comparto privati e imprese, di cui 150 milioni riservati alle sole imprese, e 400 milioni alla Pubblica Amministrazione. Con la riapertura del portale è stata recepita una ripartizione paritaria di 450 milioni di euro a ciascun comparto, scelta motivata dalla sottoutilizzazione storica delle risorse della PA e dal forte assorbimento registrato nelle prime settimane sul canale privati.
Soggetti beneficiari
Il perimetro soggettivo è più ampio rispetto al Conto Termico 2.0. Accedono alla misura:
- le Pubbliche Amministrazioni, comprese le società a controllo pubblico che operano in regime in-house;
- gli enti del Terzo Settore, equiparati alla PA ai fini del decreto, con piena accessibilità agli interventi del Titolo II e del Titolo III;
- le imprese, con disposizioni specifiche contenute nel Titolo V, anche in regime di aiuto conforme al GBER;
- i soggetti privati, con accesso differenziato in funzione della destinazione d'uso dell'edificio;
- le comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo diffuso, espressamente richiamate dal decreto.
Il riconoscimento del Terzo Settore come soggetto equivalente alla PA rappresenta una delle novità più rilevanti, in quanto consente a enti ecclesiastici, ONLUS, fondazioni e associazioni di accedere al catalogo completo degli interventi, inclusi quelli sull'involucro, con le medesime intensità di aiuto riconosciute alle amministrazioni.
Interventi ammissibili
Gli interventi si articolano sui due pilastri previsti dai Titoli II e III del decreto.
Titolo II: Incremento dell'efficienza energetica
Il Titolo II disciplina gli interventi di incremento dell'efficienza energetica sull'involucro e sugli impianti degli edifici esistenti:
- isolamento termico delle superfici opache delimitanti il volume climatizzato (pareti, coperture, solai);
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi;
- installazione di schermature solari e di dispositivi di ombreggiamento;
- installazione di sistemi di building automation per la regolazione e il controllo;
- trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB).
Questa categoria è riservata alle PA, agli enti del Terzo Settore equiparati e ai soggetti privati che operano su edifici non residenziali destinati al settore terziario. I privati che intervengono sulla prima casa o su altre unità residenziali restano esclusi dal perimetro del Titolo II: per l'involucro residenziale occorre rivolgersi alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica o al bonus per il recupero del patrimonio edilizio.
Titolo III: Produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Titolo III è accessibile a tutti i soggetti beneficiari, compresi i privati residenziali:
- pompe di calore elettriche, a gas o a compressione con motore endotermico, anche geotermiche, in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale preesistenti, fino a 2.000 kW;
- generatori a biomassa (caldaie, stufe, termocamini) in sostituzione di impianti esistenti, fino a 2.000 kW;
- impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, fino a 2.500 m² di superficie solare lorda;
- scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di scaldacqua elettrici;
- sistemi ibridi a pompa di calore factory-made, con caldaia a condensazione integrata in un unico apparecchio.
Per le imprese e per le PA sono previste soglie di potenza più elevate e ulteriori interventi specifici, tra cui i sistemi di teleriscaldamento efficiente e gli impianti solari termici per processi industriali.
Intensità e massimali
L'intensità del contributo è calcolata con riferimento a costi specifici massimi unitari definiti dal decreto e riportati nelle Regole applicative, non sulla base della fattura. Per gli interventi del Titolo III le percentuali di riconoscimento variano secondo la tipologia: 15–55% per i sistemi ibridi, 25–55% per il solare termico, 20–40% per gli scaldacqua a pompa di calore, 25–60% per i generatori a biomassa. Per gli interventi del Titolo II l'intensità media si colloca attorno al 65% della spesa ammissibile, con incrementi fino al 100% per edifici pubblici ricadenti in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per le scuole pubbliche, per gli ospedali e per le altre strutture sanitarie pubbliche.
La liquidazione avviene in un'unica soluzione per incentivi fino a 15.000 euro; oltre tale soglia l'erogazione è ripartita in rate annuali su un orizzonte compreso tra due e cinque anni in funzione della tipologia di intervento.
Procedura di accesso
Il Conto Termico 3.0 contempla due modalità procedurali, la cui applicazione è differenziata per categoria di beneficiario:
- l'accesso diretto, a consuntivo, richiede la presentazione della domanda entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento, con allegata la documentazione tecnica e contabile prevista dalle Regole applicative;
- la prenotazioneconsente di impegnare le risorse prima dell'esecuzione dei lavori, ed è riservata alla PA e al Terzo Settore, nei limiti fissati per la diagnosi energetica e la progettazione.
Dalla riapertura del portale del 13 aprile 2026, per i privati e per le imprese è ammesso esclusivamente l'accesso diretto. La scelta risponde all'esigenza di contenere la saturazione delle risorse registrata nelle prime settimane operative e di premiare gli interventi già realizzati. Per le pratiche impattate dalla sospensione del portale tra il 3 marzo e il 12 aprile 2026 è stata riconosciuta una proroga di 40 giorni sul termine dei 90 giorni, a tutela dei soggetti che avrebbero maturato la decadenza nel periodo di inattività.
La presentazione dell'istanza avviene sul PortalTermico 3.0 previa autenticazione con SPID, CIE o CNS. La pratica richiede l'inserimento dei dati catastali, delle fatture quietanzate, dell'attestazione del professionista abilitato, della scheda tecnica dell'apparecchio installato e, per gli interventi sugli impianti termici, della pertinente documentazione di qualifica energetica.
Cumulabilità
Il decreto conferma il principio di alternatività rispetto alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica e per il recupero del patrimonio edilizio: per il medesimo intervento e per la medesima voce di spesa, il beneficiario è tenuto a scegliere una sola forma di agevolazione. Restano ammesse configurazioni di cumulo nell'ambito dello stesso cantiere quando gli interventi incentivati sono distinti, documentati separatamente sotto il profilo contabile e riconducibili a titoli autorizzativi differenti. Il Conto Termico 3.0 è cumulabile, a condizioni specifiche, con il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica e con i fondi regionali e comunitari non costituenti aiuto di Stato.
Principali novità rispetto al Conto Termico 2.0
Il passaggio dalla versione 2.0 alla 3.0 si caratterizza per alcuni elementi strutturali: estensione del perimetro soggettivo al Terzo Settore e alle comunità energetiche; innalzamento della soglia di pagamento in unica soluzione dai 5.000 euro previgenti ai 15.000 euro attuali; introduzione del catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati dal GSE; irrigidimento della procedura di accesso per privati e imprese con la soppressione della prenotazione; rimodulazione della dotazione annua con ripartizione paritaria tra comparto pubblico e comparto privato; allineamento delle categorie di intervento al quadro regolatorio europeo della direttiva EPBD e del Regolamento di esenzione GBER.
Per progettisti, installatori e amministrazioni il nuovo impianto richiede una revisione delle procedure interne, con particolare attenzione alla tempistica dei 90 giorni, alla conformità degli apparecchi al catalogo GSE e alla corretta separazione contabile rispetto ad altre forme di aiuto. Per i beneficiari privati la convenienza del Conto Termico 3.0 resta significativa, soprattutto sugli interventi impiantistici, in ragione della liquidità immediata del contributo rispetto al meccanismo delle detrazioni pluriennali.
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